Vigilanza del Datore di Lavoro e Responsabilità del Lavoratore nel D.Lgs. 626/94
Più volte, la Corte Suprema si è occupata in termini approfonditi del tema inerente al rapporto tra obbligo di vigilanza del datore di lavoro e obbligo di diligenza del lavoratore (Cass. 18/5/99, cfr. pg. 652; Cass. 3/11/98, Cominola, ibid, ‘99, 3, 146: Cass. 3/11/98, Baldini, ibid., ‘98, 12, 647). Di grande interesse si rivela. in questo contesto, la decisione qui annotata, per gli espliciti riferimenti al D. Lgs. 626: “Pur risultando provato che il dipendente ha palesemente violato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, circa l'utilizzazione del dispositivo di protezione posto a disposizione delle maestranze, ai sensi dell'art. 5 e seg. del D.Lgs. 626 e succ. mod., non può ritenersi esaurito l'obbligo della costante vigilanza volta a far tempestivamente cessare la omissione nell’adozione degli apprestati strumenti protettivi.
La condotta imprudente e negligente, posta in essere volontariamente dal dipendente, assume quindi soltanto l'efficacia di mera occasione e modalità dell'iter produttivo dell'evento, anche se sanzionata penalmente, anche con pena detentiva, dall'art. 93 D.Lgs. 242 (modificativo ed integrativo del D.Lgs. 626), al fine di rendere maggiormente partecipe il dipendente in ordine all'apprestamento ed all'uso delle misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro”.