Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di
istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni.

( pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 246 del 21/10/1998 )

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire
una piu' efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle universita' e negli istituti di istruzione
universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della liberta' di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche
dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b) nella peculiarita' delle universita' in quanto realta' nelle quali si svolgono attivita' di ricerca, di didattica, di assistenza
e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attivita' di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessita' di garantire, con unifornita' di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria, nel rispetto delle loro specificita';

d) nella necessita' di regolare le attivita' svolte nell'ambito delle universita' dal personale docente, ricercatore, tecnico,
amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle universita' che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresi', che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come
segue:

a) l'universita' e' costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento
ad alcuni settori di attivita', ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attivita'
personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e
competenze;

b) l'attivita' di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione
e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di
agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilita' di rischi nuovi o
non compiutamente conosciuti, per i quali e' comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali
conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale
che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l'attivita' del personale universitario si svolge secondo tempi, modalita' ed organizzazione tali da rendere necessario
individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto
riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale
sottoposto a vincoli di tutela, e che e' caratterizzato da una molteplicita' di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attivita' didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a
persone esterne alle universita', non riconducibili fra le attivita' scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari)
presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualita' che per intensita';

h) le frequenti collaborazioni tra universita' ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati,
nello svolgimento delle quali il personale delle universita' e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al
raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di
funzioni;

i) alcune universita' sono articolate in piu' sedi o poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attivita' universitarie e' definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari
connotazioni di specificita' per ciascuna sede;

m) la difficolta' di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicita' delle attivita'
istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della
riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonche' della molteplicita' delle "unita' produttive" di
riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione
delle particolari esigenze delle attivita' universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la
finalita' di evidenziare la peculiarita' delle istituzioni universitarie e rendere piu' comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresi', di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a
ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attivita' delle istituzioni universitarie che ne
costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a
tutte le attivita' di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle universita' e
dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'universita', viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice
di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unita' produttiva ai sensi del
presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso
comune, il datore di lavoro e' il rettore.

2. Si intendono per unita' produttive le strutture amministrative, le presidenze di facolta', i dipartimenti, gli istituti, i
centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate
di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle universita' ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attivita' didattica, di ricerca o di servizio che
comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresi', i luoghi o gli ambienti ove si svolgono
attivita' al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I
laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attivita' svolte e, per ognuno di
essi, considerata l'entita' del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il
loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'universita', si intende per lavoratore
anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge
l'attivita' presso le strutture dell'universita', salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonche' gli
studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati,
quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attivita' specificamente svolta, siano
esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.