Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente.



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, il quale
prevede che per le piccole e medie aziende possono essere definiti i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma
restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decretano:

Art. 1.

Per le aziende ovvero unita' produttive di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come integrato dal
decreto legislativo n. 242/1996, e' ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si
modifichino le situazioni di rischio.

Art. 2.

Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), puo' essere ridotta ad una volta all'anno,
in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione
in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione
di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovra' provvedere a rettificare la
precedente dichiarazione.