Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 /8/95)

PREMESSA

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro.

Le considerazoni qui di seguito esposte costituiscono un primo approccio ai problemi applicativi, derivanti dalla
rilevanza, delle innovazioni apportate al sistema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, che si è ritenuto urgente
e opportuno fornire, in considerazione della attuale fase di prima introduzione della nuova disciplina.

Ulteriori e più analitici interventi saranno effettuati successivamente, con l'ausilio della Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni - in corso di rinnovo nella sua composizione, proprio per svolgere le nuove
attribuzioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo in oggetto -, e quindi con il confronto di tutti i soggetti
interessati, autorità pubbliche e parti sociali.

1. Collegamento con la normativa previgente.

Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo nel suo complesso non comporta che modifiche limitate
alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato a una diversa impostazione del modo di affrontare le
problematiche della sicurezza sul lavoro.

Le innovazioni tendono, infatti, a istituire nell'azienda un sistema di gestione permanente e organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
mediante:

- la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

- la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,

- l'organizzazione dì un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di
lavoro, tra cui il responsabile del servizio - che può essere scelto anche. nell'ambito dei dirigenti e dei preposti - e che
possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.

La legislazione precedente pertanto rimane in vigore, salvo i casi di espressa o tacita abrogazione, quale termine
obbligatorie di riferimento per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

2. La valutazione del rischio.

Presupposto della nuova disciplina è, come detto, l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle
loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici o
strumentali.

A tale riguardo appare opportuno riportare di seguito, ai fini di una uniforme comprensione dei termini usati, le
definizioni dei termini "pericolo", "rischio" e "valutazione del rischio" così come accettati a livello comunitario:

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (a esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e
pratiche di lavoro eccetera) avente il potenziale di causare danni;

rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di
un determinato fattore;

valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per
la salute la sicurezza dei lavoratori nel l'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di pericolo sul luogo
di lavoro.

Si comprende così che la valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di
individuare I misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne
l'efficacia e l'efficienza. In tale contesto, naturalmente, si potrà confermare le misure di prevenzione già in atto, e decidere
di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia
di sicurezza.

L'atto finale di detta procedura è costituito dal documento ex articolo 4 comma 2, documento che diviene punto di
riferimento del datore di lavoro, e di tutti gli altri soggetti aziendali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza.

Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei
criteri di impostazione e attuazione della valutazione dei rischi - della quale è chiamato a rispondere in prima persona -
si ritiene comunque utile illustrare con qualche maggior dettaglio quanto disposto dal citato articolo 4, comma 2.

Si ricorda inoltre che, per le piccole e medie aziende, è in via di predisposizione il decreto interministeriale che recherà,
come previsto dall'articolo 4, comma 9, le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali relativi alla
valutazione del rischio.

Riguardo alla relazione sulla valutazione (articolo, 4, comma 2, lettera a) si dovranno fornire indicazioni almeno su:

le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei ,diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo
produttivo rilevanti per l'individuazione e . la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento
sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni e ogni altro utile dato;

le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;

il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A tale proposito si rammenta che le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dovranno essere
stabilite dalla contrattazione collettiva, e solo in subordine dal ministero del Lavoro, se venisse comunicata
l'impossibilità di raggiungere un accordo, circostanza per ora non verificatasi. A tale proposito si chiarisce che la
valutazione del rischio deve comunque essere effettuata entro la scadenza stabilita, anche se la consultazione del
rappresentante per la sicurezza non potesse essere effettuata che in epoca successiva;

le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.

Per quel che concerne i criteri adottati (articolo 4, comma 2, lettera a) si. dovranno fornire indicazioni almeno su:

1. pericoli e rischi correlati;

2. le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a tale riguardo si precisa che per
gruppi particolari si devono intende quelle categorie di lavoratori per quali, rispetto alla media dei lavoratori rischi
relativi a un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi
evidenziate, naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi;

3. i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello d riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

4. gli elementi di valutazione, usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona
pratica eccetera), per giungere alle medesime conclusioni di cui ai punti 3 e 4.

Relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite (articolo 4, comma 2, lettera b), sarà
opportuno illustrare:

gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione
dei rischi residui;

le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;

l'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

Relativamente al programma di attuazione delle misure di prevenzione (articolo 4, comma 2, lettera c), sarà opportuno
illustrare:

l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

il programma per l'attuazione e il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione,anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.

Il documento in questione dovrà poi essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare da quella
specificamente indicata nei singoli Titoli e Capi del decreto legislativo.

E' appena il caso infatti di sottolineare che ogni qualvolta in una normativa particolare riguardante la sicurezza sul
lavoro, quali il decreto legislativo 277/91 e i titoli specifici contenuti nello stesso decreto, legislativo 626/94, si richieda
una specifica valutazione di un. rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale
nella più generale valutazione del rischio di cui si parla nel l'articolo 4 comma 2.

3. Entrata in vigore delle nuove norme.

Il decreto in questione ha disposto decorrenza differenziate della applicazione di alcune delle norme ivi contenute.

Si deve innanzitutto ricordare che il decreto-legge 31/1/95, n. 26 reiterativo dell'analogo decreto-legge 30 novembre 1994 n.
658 ha differito al 1° marzo 1995 l'applicazione delle disposizioni aventi decorrenza inferiore a tre mesi dalla data dì
entrata in vigore del decreto in esame.

Occorre poi soprattutto sottolineare che il termine del 27 novembre 1995, fissato dall'articolo 96, entro il quale il datore di
lavoro deve assolvere a tutti gli obblighi disposti dall'articolo 4, non è, da considerare una proroga generalizzata,
surrettiziamente implicita nel decreto stesso, senza una precisa motivazione tecnica. Infatti,, nel fissare tale scadenza si è
doverosamente tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'organizzazione, del nuovo sistema di prevenzione da parte del
datore di lavoro, sistema che prevede passaggi organizzativi e strumentali complessi, anche al fine di un loro coordinato
adempimento, nell'ottica di sistema prima ricordata.

Quindi, per tutte le disposizioni che si traducono in specificazione degli aspetti organizzativi, funzionali
all'assolvimento degli obblighi posti dall'articolo 4, la decorrenza dell'obbligo di attenersi a tali disposizioni è fissata
alla data del 28 novembre 1995, in vista della quale naturalmente il datore di lavoro avrà cura di avviare e portare avanti
le procedure necessarie secondo un'adeguata programmazione temporale e finanziaria.

Sono quindi entrate in vigore solo quelle disposizioni che configurano situazioni giuridiche,siano, esse obblighi o diritti,
tali da non richiedere la preventiva attivazione di adempimenti di natura organizzativa.

Ciò non significa naturalmente che, nelle more dell'entrata in vigore del disposto dell'articolo 4 si realizzi una sorta di
vacanza di qualsiasi forma di tutela nei confronti del lavoratore, in quanto - come già si è osservato - continuano ad aver
vigore tutte indistintamente le norme della precedente legislazione, ivi comprese - fino al 27 novembre - anche quelle
abrogate, considerato non solo che la tutela della salute è un diritto, costituzionalmente garantito, ma che il datore di
lavoro ha comunque un obbligo generale di salvaguardia della integrità psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'articolo
2087 Codice civile.

Titolo I

4. Significato del termine "stabilimento".

E' opportuno chiarire che il termine "stabilimento", che peraltro compare esclusivamente all'articolo 2, comma 1, lettera
b), è stato usato nella medesima accezione lessicale del termine "unitá produttiva" che appare nella successiva lettera c) e
in altre numerose disposizioni del decreto legislativo in esame.

Infatti, dal momento che detto -provvedimento comprende nel suo campo di applicazione tutte le attività. di produzione
di beni o servizi esercitate da soggetti privati o pubblici, è sembrato più appropriato riferirsi all'unità produttiva, intesa
a sua volta come la struttura dell'azienda produttrice di beni o di servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e l'uso
del termine stabilimento nella citata lettera a) è dovuto soltanto a una non completa armonizzazione lessicale del testo.

5. Medico competente.

In relazione alla definizione di tale figura professionale, nell'articolo 2, comma 1, lettera d), giova precisare che non si è
inteso estendere - in una sede del resto solo definitoria e quindi impropria - l'area d'intervento del medico competente,
generalizzandola a tutti i settori di cui all'articolo 1.

L'area di intervento del medico competente è quindi quella definita nell'articolo 16, comma 1, ove si precisa che la
sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti
dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di emanazione) faccia espressa previsione
dell'intervento del medico competente, come ad esempio nel caso della tabella allegata all'articolo 33 del Dpr n. 303/56,
del decreto legislativo n. 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII e VIII del decreto legislativo 626/94 di che trattasi.

6. Art. 6 - Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

In relazione all'articolo 6 si precisa che, nel caso della locazione finanziaria - considerato che oggetto del contratto è una
prestazione di natura esclusivamente finanziaria come già desumibile dalla legge 2 maggio 1983, n. 178, di
interpretazione autentica dell'articolo 7 del Dpr n. 547/55 - il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il
bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge.

Peraltro tale interpretazione esclude che possano essere considerati alla medesima stregua degli operatori finanziari di
cui alla citata legge n. 178/83, anche i soggetti che esercitano il cosiddetto "leasing operativo", cioè i fabbricanti che
cedono in locazione finanziaria il bene da loro stessi prodotto.

Resta comunque fermo l'obbligo dei locatari, quando siano datori di lavoro, di ottemperanza alle disposizioni del decreto
legislativo in esame.

In linea generale poi, si precisa che l'articolo 6 è già entrato in vigore.

7. Prevenzione incendi.

In materia di prevenzione e protezione antincendi di cui al Capo III e all'articolo 30, comma 3, fino all'emanazione dei
decreti previsti dall'articolo 13:

a) i luoghi di lavoro ricompresi nelle tabelle A e B del Dpr 689/59, e nella tabella annessa al Dm 16/2/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni e, pertanto, soggetti all'obbligo di controllo da parte dei competenti organi periferici del
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, rimangono assoggettati alle normative e procedure vigenti a fini antincendio;

b) i luoghi di lavori ricompresi nella precedente lettera a), sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia (Dpr n 547/55, Dpr n. 128/59, Dpr n. 320/56 eccetera).

8. Informazione e formazione dei lavoratori.

Premesso che relativamente agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, sanciti dagli articoli 21 e 22,
l'adempimento non può che essere richiesto a partire dal 28 novembre 1995, dovendosi le relative attività incontrare
proprio sugli esiti complessivi della. valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di protezione adottate, si ritiene
peraltro di dover richiamare l'attenzione sulla necessità di fornire una tempestiva informazione ai lavoratori sui
principali contenuti del decreto legislativo in argomento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti e relativi alla
consultazione e partecipazione dei lavoratori di cui al Capo IV, in rapporto ,alla necessità di, consentire stessi l'adozione-
delle determinazioni di propria competenza.

Analogamente, in vista della necessità di procedere tempestivamente alla adeguata formazione di tutti i lavoratori, si
sottolinea che entro la suddetta scadenza dovrà essere programmato uno specifico piano di formazione, che comprenda
tutti gli elementi necessari,. per la sua attuazione, e che sia - come detto - articolato in modo coerente ai risultati della
valutazione dei rischi.

9. Vigilanza sulle industrie estrattive.

Appare inoltre opportuno sottolineare che l'articolo 23, rubricato "vigilanza", non ha operato alcun trasferimento delle
attuali competenze in materia, e, pertanto, il riferimento a quelle del settore minerario, attribuite al ministero
dell'industria, non include quelle relative alle industrie estrattive di 2a categoria (cave) che sono di competenza delle
regioni.

10. Titolo II - Luoghi di lavoro.

Si precisa che l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II decorre:

a) dall'1/1/96 per i luoghi di lavoro utilizzati anteriormente al 27/11/94;

b) dall' l/3/95 per i luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta a partire dal 27/11/94.

Può essere utile sottolineare che il termine di cui all'articolo 33, comma 14, (1/3/95), si riferisce esclusivamente ai luoghi
di cui alla precedente lettera b).

Per quanto concerne le specifiche disposizioni (articolo 30 commi 4,5 e 6) dettate a tutela dei lavoratori portatori di
handicap, si precisa che - ferma restando l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere
architettoniche (Dpr n. 384/78, legge n. 13/89 e relativo regolamento di attuazione approvato con Dm n. 236/89, legge n.
104/92) -, esse devono essere attuate effettivamente presenti detti lavoratori.

Inoltre, ove si rendessero necessarie, nei casi suddetti, le misure .di cui al comma 6, relative. ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi
necessari.

11. Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro.

Per quel che riguarda le prescrizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, si rammenta che il datore di lavoro, in