Circolare 13 giugno 1996 n. 10

Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(emanata da : Presidenza del Consiglio )

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, allo scopo di definire in maniera compiuta il quadro concernente la materia della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici.

In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, in relazione alle difficoltà incontrate in sede applicativa in ordine
all'identificazione della figura del "datore di lavoro", il decreto legislativo n. 242/96 ha provveduto ad introdurre una
definizione di "datore di lavoro" che tiene conto delle specificità afferenti alle pubbliche amministrazioni chiamate a
dare attuazione agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 242/96, infatti, sostituendo l'art. 2 del decreto legislativo n. 626/94 ha stabilito che, nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, 29/93 e successive modificazioni e
integrazioni, per "datore di lavoro" si deve intendere il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, in assenza
di una figura dirigenziale, il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale.

Allo scopo di garantire, anche nelle pubbliche amministrazioni, una piena applicazione della normativa concernente la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come avviene per il settore privato, l'art. 30 del decreto
legislativo n. 242/96 ha stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, gli
organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 29/93, devono procedere all'individuazione dei soggetti "datori di lavoro", ai sensi della normativa
in questione.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutte le Amministrazioni in merito alla necessità di provvedere, entro il termine del 5
luglio p.v. fissato dalla norma citata, all'individuazione del "datore di lavoro". Tale individuazione dovrà essere
effettuata dall'organo di vertice, nell'ambito della rispettiva amministrazione, tenendo conto "dell'ubicazione e
dell'ambito funzionare degli uffici nei quali viene svolta l'attività" (cfr. art. 30, comma 1 del decreto legislativo n.
242/96).

Si ritiene opportuno segnalare l'urgenza di tale adempimento, al fine di porre le pubbliche amministrazioni in
condizioni di adempiere, tramite il datore di lavoro così individuato, agli obblighi di legge derivanti dalla normativa in
questione (cfr; tra i'altro, l'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996, che ha sostituito l'art. 4 dal decreto legislativo n.
626/94), garantendo pienamente, anche nei settore pubblico, l’applicazione delle previsioni delle direttive comunitarie
concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.