Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971,n . 322

Regolamento per l’esecuzione della L 13 luglio 1966,n. 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore dell’industria.

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; Uditi i pareri della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del Consiglio superiore di sanità, e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore dell'industria.

Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore delle industrie.

Capo I - Generalità.

Art. 1. Campo di applicazione. -

1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli stabilimenti industriali di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, ubicati nelle zone "A" e "B" del territorio nazionale.

Art. 2. Terminologia. -

2.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

_________________________________________________________________________________
Emissioni. - Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera;
Immissioni. - Le emissioni che determinano inquinamento atmosferico all'esterno del perimetro industriale;
Impianto di abbattimento. - Apparecchiature, installazioni o dispositivi comunque atti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
Impianto industriale. - Apparecchiatura od insieme di apparecchiature in cui si realizza uno dei cicli tecnologici che caratterizzano lo stabilimento industriale;
Inquinanti. - Sostanze che possono produrre inquinamento atmosferico;
Inquinamento atmosferico. - Stato dell'aria atmosferica conseguente alla immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la
salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati;
Inquinamento di fondo. - Inquinamento atmosferico coesistente con l'inquinamento che si vuole misurare;
Misura dell'inquinamento atmosferico - Rilevamento della concentrazione delle sostanze derivate da emissione, per un intervallo di tempo definito ed in un punto dell'aria atmosferica;
Perimetro industriale. - Perimetro geometrico continuo, delimitante l'area entro cui svolge attività da stabilimento industriale, rilevabile dalla licenza edilizia e, antecedentemente al rilascio di questa, dagli accertamenti della autorità co-
munale in base alla documentazione allegata alla relativa domanda.
Stabilimento industriale. - Ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare entro il perimetro industriale estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

___________________________________________________________________________________

Capo II - Impianti di abbattimento.

Art. 3. Progettazione. -

3.1. Tutti gli impianti facenti parte degli stabilimenti industriali e che possano contribuire all'inquinamento atmosferico devono possedere impianti di abbattimento rispondenti alle prescrizioni delle presenti norme.

3.2. Gli impianti di abbattimento devono essere progettati e realizzati contemporaneamente agli impianti industriali cui sono collegati.

3.3. Gli impianti di abbattimento devono avere caratteristiche idonee:


a) ad operare in base ai principi tecnologici di funzionamento specifici in relazione alle caratteristiche chimiche e fisiche degli inquinanti da trattare;

b) a contenere le emissioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, favorendone la dispersione, in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti industriali a servizio dei quali sono realizzati. Per i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta si intendono i valori delle portate di inquinanti contenuti nelle emissioni che si rilevano quando, nella documentazione presentata per l'approvazione del progetto, risulti che gli impianti di abbattimento sono fra quelli più efficienti e praticamente realizzabili in relazione al tipo di impianto industriale cui sono collegati e alle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni da trattare.


3.4. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o
discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti.

3.5. I tempi per le operazioni di manutenzione, parziale e totale, degli impianti di abbattimento devono essere indicati nella progettazione degli stessi insieme con la frequenza con cui devono essere effettuate le operazioni di manutenzione.

3.6. I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro di mm 100. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica.

Art. 4. Esercizio. -

4.1. L'esercizio degli impianti di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti delle emissioni fissati nell'atto di approvazione del progetto.

4.2. La direzione dello stabilimento industriale deve comunicare alla amministrazione comunale ogni variazione che per esigenze tecniche sia apportata ai tempi ed alla frequenza di cui al precedente art. 3, comma quinto.

4.3. Le operazioni di manutenzione, parziale e totale, degli impianti di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione o variati ai sensi del comma precedente.

4.4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

4.5. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali e che per ragioni tecniche non possa consentire la fermata dell'esercizio dell'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, entro un tempo non superiore a metà di quello cui è riferita la concentrazione media delle immissioni fissate ai sensi dell'art.

8, obbliga alla messa in funzione di equivalenti impianti di abbattimento di riserva qualora non sia possibile l'adeguamento delle condizioni di funzionamento dell'impianto industriale che consenta di rispettare i limiti delle emissioni fissati nell'atto di approvazione del progetto, per il tempo strettamente necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

4.6. Per le emissioni inquinanti per cui non sia fissato il limite di immissione ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme, il tempo di cui al precedente comma sarà comunicato, nell'atto di approvazione del progetto, su parere del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

4.7. È fatto obbligo al direttore dello stabilimento industriale di comunicare senza indugio all'autorità comunale le interruzioni dovute a guasti accidentali nell'esercizio degli impianti di abbattimento, affinché proceda alla verifica degli adempimenti stabiliti nei commi precedenti.

4.8. Il sindaco del luogo ove ha sede lo stabilimento industriale, fermi i provvedimenti di sua competenza di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e qualunque altro sindaco di comune soggetto all'inquinamento prodotto dallo stesso stabilimento industriale o il presidente dell'amministrazione della provincia interessata, ove del caso, richiede al comitato regionale gli accertamenti del contributo all'inquinamento atmosferico. Per il seguito si osservano le norme di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Capo III - Installazioni, ampliamenti e modifiche di stabilimenti industriali.

Art. 5. Modalità e documentazione. -

5.1. Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia per gli stabilimenti industriali di cui all'art. 1 del presente regolamento, il richiedente deve presentare una relazione tecnica contenente la descrizione degli impianti di abbattimento che intende installare, le condizioni di funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio degli impianti industriali a servizio dei quali saranno realizzati, i tempi e le frequenze delle operazioni di cui all'art. 3, comma quinto, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni e ogni altra notizia atta a caratterizzare gli impianti di abbattimento. In particolare, dovrà indicare specificatamente i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare la capacità di abbattimento e l'efficienza degli impianti. Dovranno, inoltre, essere indicati i tempi necessari per la fermata degli impianti industriali, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, commi quarto e quinto, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi.

5.2. È' obbligatoria la presentazione della relazione di cui al precedente comma anche nel caso di ampliamenti o modifiche tali da comportare variazioni alle prescrizioni contenute nell'art. 3.

5.3. Il sindaco trasmette gli atti al comitato regionale, il quale esprime il proprio parere sul progetto degli impianti di abbattimento nel termine massimo di sessanta giorni, tenendo conto anche dei limiti di immissione fissati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Nel parere, il comitato indica i limiti delle emissioni fissati secondo i criteri di cui all'art. 3, terzo comma, nonché la periodicità dei rilevamenti delle emissioni stesse che debbono essere effettuati dalla direzione dello stabilimento industriale.
Il comitato regionale a tal fine può chiedere ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, ritenga necessarie ai fini della valutazione del prevedibile contributo all'inquinamento atmosferico da parte dello stabilimento. Il sindaco comunica al richiedente le modifiche segnalate dal comitato regionale subordinando all'attuazione di tali modifiche l'approvazione del progetto, ovvero il parere contrario del comitato. Nell'atto di approvazione debbono essere riportati i limiti delle emissioni indicati dal comitato regionale e la periodicità dei loro rilevamenti.

5.4. Tutti gli impianti industriali, per i quali siano stati approvati i progetti dei relativi impianti di abbattimento, per essere attivati devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio degli impianti stessi. Nell'autorizzazione deve essere riportata, per gli impianti che operano secondo un ciclo continuo, la durata della fase di avviamento nonché per tutti gli impianti l'espressa enunciazione che i limiti fissati nell'atto di approvazione del progetto devono essere rispettati fintanto che l'autorità comunale, su indicazione del comitato regionale ai sensi del successivo art. 7, commi settimo ed ottavo, non abbia notificato l'obbligo della loro riduzione.

5.5. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione non esime dal rispetto di tutte le disposizioni stabilite nelle presenti norme.

5.6. Qualora il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, abbia accertato in una determinata zona l'esistenza di livelli di inquinamento atmosferico di origine industriale tali che, in base a quanto prescritto negli articoli 8 e 9 delle presenti norme, escludano la possibilità di ulteriori immissioni dovute a nuove installazioni o ad ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, i comuni e le province interessate devono darne notizia ai comitati regionali.

5.7. Qualora l'esistenza di livelli di inquinamento atmosferico di cui al precedente comma interessi comuni compresi nella zona A di divisione del territorio nazionale, i comitati regionali devono proporre alla commissione centrale l'inclusione di detti comuni nella zona
B.

Capo IV - Vigilanza e sopralluoghi.

Art. 6. Vigilanza. -

6.1. La vigilanza ai fini dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli stabilimenti industriali è affidata ai comuni ed alle province e si esplica attraverso il servizio di rilevamento.

6.2. La direzione dello stabilimento industriale deve fornire alle autorità comunali e provinciali che ne facciano richiesta i dati relativi alle proprie emissioni.

6.3. Qualora il servizio di rilevamento accerti il superamento dei limiti di cui all'art. 8 per effetto del contributo all'inquinamento derivante da stabilimenti industriali, o a seguito dei rilevamenti, ritenga che non siano rispettati i limiti di emissione fissati nell'atto di approvazione del progetto, ovvero qualora siano denunciati dalla direzione dello stabilimento industriale guasti accidentali alle apparecchiature di abbattimento di cui all'art. 4, comma settimo, le autorità comunali e provinciali, oltre ad intervenire secondo le norme di legge vigenti, possono richiedere al comitato regionale di procedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico dello stabilimento industriale.

Art. 7. Sopralluoghi. -

7.1. I sopralluoghi effettuati dal comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico o dalla commissione provinciale devono accertare la rispondenza alle presenti norme degli impianti di abbattimento di cui sono dotati gli stabilimenti industriali.

7.2. Il comitato regionale, ove non possa procedere immediatamente all'accertamento, delega la commissione provinciale. Per specifici accertamenti il comitato regionale o la commissione provinciale può incaricare uno dei propri componenti. I sopralluoghi devono essere eseguiti senza ritardo.

7.3. Per gli accertamenti di cui ai commi precedenti il comitato regionale o la commissione provinciale, avvalendosi del servizio di
rilevamento, può eseguire prelevamenti a campione, atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti contenuti negli
affluenti sia immediatamente a monte degli impianti di abbattimento sia a valle di questi. I prelevamenti predetti devono essere effettuati
per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento degli impianti di abbattimento, alla presenza continua del
responsabile dell'impianto o di persona autorizzata alla direzione dello stabilimento. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito
verbale. La direzione dello stabilimento ha facoltà di nominare un consulente tecnico che assista alle operazioni di analisi dei campioni
prelevati.

7.4. Qualora dalle analisi risultino valori di emissione superiori a quelli prescritti, l'interessato, con istanza diretta al sindaco entro
quindici giorni dalla comunicazione del risultato delle analisi stesse, può chiedere che siano effettuati, a sue spese, dallo stesso laboratorio nuovi prelevamenti di campioni e nuove analisi.

7.5. La direzione dello stabilimento industriale presso il quale vengono effettuati i sopralluoghi deve adoperarsi affinché siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di abbattimento e siano facilitate le operazioni che il comitato regionale o la commissione provinciale eseguirà in base a quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo.

7.6. Qualunque impedimento, che ostacoli o non permetta l'espletamento dei compiti assegnati alla commissione provinciale, deve
essere da questa immediatamente riferito al comitato regionale per i provvedimenti.

7.7. Effettuati i sopralluoghi, la commissione provinciale trasmette le sue conclusioni al comitato regionale. Questo, in ogni caso,
esaminati gli eventuali inconvenienti per cui gli impianti di abbattimento non sono stati riscontrati conformi alle presenti norme, li
comunicherà, specificando i tempi della loro eliminazione, al sindaco del luogo ove ha sede lo stabilimento industriale affinché
provveda a notificarli alla direzione dello stabilimento industriale stesso.

Copia dell'ordinanza del sindaco deve essere inviata al prefetto o, ove del caso, al Ministero della sanità per i provvedimenti di
competenza di cui all'art. 20, quinto ed ultimo comma, della legge. Decorso inutilmente il termine fissato nell'ordinanza comunale, il
sindaco presenta denuncia all'autorità giudiziaria e contemporaneamente ne dà notizia al prefetto o al Ministero della sanità.

7.8. Il comitato regionale in caso di riduzione, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma quarto, dei limiti delle immissioni deve,
nelle zone dove per effetto di tale riduzione vengono superati i nuovi limiti di immissione, indicare all'autorità comunale la riduzione ai
sensi dell'art. 3, quarto comma, dei limiti di immissione per gli stabilimenti industriali che contribuiscono all'inquinamento atmosferico.

Analogamente il comitato regionale deve operare nel caso di fissazione, in applicazione del disposto dell'art. 9, settimo comma, di un
limite per altre sostanze inquinanti. In entrambi i casi l'adeguamento ai nuovi limiti verrà effettuato secondo quanto previsto al successivo comma.

7.9. Il servizio di rilevamento qualora accerti che il superamento dei limiti di cui all'art. 8 è dovuto a cause diverse da quelle inerenti il
funzionamento degli impianti di abbattimento, comunica le risultanze dell'indagine al comitato regionale affinché questo, ove il
progresso della tecnica lo consenta, proceda alla revisione dei limiti di emissione fissati nell'atto di approvazione del progetto e
conseguentemente ne dia comunicazione, unitamente ai termini entro cui gli impianti di abbattimento devono essere adeguati alle nuove
emissioni, all'autorità comunale che provvede a notificarli alla direzione dello stabilimento industriale. Decorsi inutilmente i termini si
applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 20 della legge.

Capo V - Limiti - Norme per il controllo.

Art. 8. Limiti. -

8.1 In qualunque punto esterno ai perimetri industriali le immissioni dovute ai contributi complessivi degli stabilimenti, rilevate come
stabilito al successivo art. 9, non devono risultare superiori a ciascuno dei seguenti limiti:



--------------------------------------------------------------
| |Concentrazioni di punta|Concentrazioni |
| INQUINANTI | 1013 millibar | medie 1013 |
| | 25° C |millibar 25°C|
| |-----------------------|---------------|
| |p.p.m. |durata | fre- |p.p.m. |durata |
| |(mg/mc)| del |quenza |(mg/mc)| del |
| | |prelie-| in 8 | |prelie-|
| | |vo mi-| ore | |vo ore|
| | | nuti |equenza| | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Ossidi di zolfo e-| | | | | |
| spressi come SO2. . | 0,30 | 30 | 1 | 0,15 | 24 |
| | (0,79)| | | (0,39)| |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Cloro (Cl2) . . . . . | 0,20 | " | " | | |
| | (0,58)| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Acido cloridrico . . .| 0,20 | " | " | 0,03 | 24 |
| | (0,30)| | | (0,05)| |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Composti di fluoro e-| | | | | |
| spressi come fluoro.| 0,06 | " | " | (0,02)| 24 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Solfuro di idrogeno| | | | | |
| (Idrogeno solforato)| 0,07 | " | " | 0,03 | 24 |
| | (0,10)| | | (0,04)| |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Sostanze organiche to-| | | | | |
| tali espresse come| | | | | |
| esano. Derivanti da| | | | | |
| raffineria . . . . .| 80,00 | " | " | 40,00 | 24 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Ossidi di azoto (NO2) | 0,30 | " | " | 0,10 | 24 |
| | (0,56)| | | (0,19)| |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Ossido di carbonio . .| 50,00 | " | " | 20,00 | 8 |
| |(57,24)| | |(22,89)| |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Composti di piombo| | | | | |
| (Pb) . . . . . . . .| (0,05)| " | " | (0,01)| 8 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Polveri inerti sospese| (0,75)| 120 | " | (0,30)| 24 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Silice libera cristal-| | | | | |
| lina contenuta nelle| | | | | |
| polveri espressa co-| | | | | |
| me SiO2 . . . . . . | (0,10)| 120 | " | (0,02)| 24 |
--------------------------------------------------------------

1. I valori di pressione e di temperatura, riportati nella testata della tabella si riferiscono alle condizioni di equivalenza fra le
concentrazioni espresse come rapporti di volumi (p.p.m.) e come rapporti peso-volume di aria (mg/mc).

2. Come "concentrazioni medie" degli inquinanti si intendono i valori risultanti dei rispettivi prelevamenti effettuati in modo
continuativo ed a portata costante per la durata prescritta, oppure, nei casi in cui il metodo analitico non consenta l'esecuzione di
prelevamenti lunghi, la media dei risultati di più determinazioni di durata minore eseguite successivamente nell'arco di tempo prescritto.
Come "concentrazioni di punta" si intendono i valori risultanti da prelevamenti effettuati in modo continuativo ed a portata costante per
la durata prescritta. Come "frequenza" si intende il numero di volte (stabilite in una per ogni otto ore) in cui le immissioni possono
raggiungere i valori massimi indicati.

3. Sotto la voce "ossidi di zolfo" si intende la somma SO2 + SO3 espressa come SO2

Sotto la voce "ossidi di azoto" si intende la somma NO + NO2 espressa come NO2.

Sotto la voce "polveri inerti sospese" si intende compreso qualunque materiale particolato ad eccezione di quello avente azione tossica
specifica.

8.2. Nella fase di avviamento di un impianto industriale che operi secondo ciclo continuo, la cui durata viene fissata nell'atto di
autorizzazione all'esercizio e solamente fino al raggiungimento del suo regime di funzionamento è consentita una tolleranza sui valori
nei limiti delle emissioni che sarà fissata dall'autorità comunale su parere conforme del comitato regionale. Il comitato regionale
stabilisce anche la durata del periodo di avviamento che non deve superare i sei mesi. Qualora per particolari esigenze tecniche sia
necessario prevedere un tempo di avviamento superiore ai sei mesi, questo, insieme alle tolleranze sui valori dei limiti delle emissioni,
viene stabilito dal sindaco, su parere conforme della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

8.3. In ogni caso per effetto delle tolleranze sulle emissioni di cui al precedente comma, i limiti di immissioni fissati ai sensi del
presente articolo, non possono, nelle zone interessate, superare del 10 per cento i valori previsti.

8.4. La tabella degli inquinanti di cui al primo comma ed i relativi limiti, nonché le apparecchiature di prelevamento di campioni ed i
metodi di analisi riportati nelle appendici del presente regolamento, possono essere modificati con decreto del Ministro per la sanità di
concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il
Consiglio superiore di sanità.

Art. 9. Norme per il controllo. -

9.1. La misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale; i punti di prelevamento devono trovarsi a
distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

9.2. La misura del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto da immissioni qualitativamente identiche ad altre presenti
nell'inquinamento di fondo, può essere effettuata tramite rilevamenti contemporanei nell'aria atmosferica e nelle fonti emittenti previa
eventuale aggiunta in queste di idonei traccianti o impiegando altri sistemi atti alla individuazione del contributo stesso.

9.3. Tutte le modalità e le tecniche inerenti ai rilevamenti di cui al comma precedente sono stabilite dal dirigente del laboratorio o
dell'istituto facente parte del servizio di rilevamento in relazione alle caratteristiche chimiche e fisiche degli effluenti emessi dagli
stabilimenti industriali e di cui si vuole misurare il contributo di inquinamento atmosferico.

Analogamente il dirigente stabilisce i metodi di analisi per quegli inquinanti non fissati a norma del precedente art. 8 e per le emissioni i
cui limiti risultano fissati nell'atto di approvazione del progetto. In questi casi il dirigente deve fornire all'autorità da cui dipende il
servizio, insieme con i risultati dei rilevamenti, anche la descrizione delle tecniche usate e del metodo di analisi impiegato indicando per
questo i valori di riproducibilità e ripetibilità che possono ritenersi validi.

9.4. Qualora il servizio di rilevamento accerti, per le immissioni causate da stabilimenti industriali, valori che superino i limiti fissati a
norma del precedente art. 8, il comitato regionale procede ad indagini atte ad individuare gli stabilimenti da cui provengono le emissioni
inquinanti, ed a verificare se sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti nell'atto di approvazione del progetto e di autorizzazione
all'esercizio e se gli stessi sono mantenuti in efficienza.

9.5. Qualora il servizio di rilevamento rilevi, per le immissioni causate da stabilimenti industriali e di cui non siano previsti limiti nelle
presenti norme, concentrazioni che indichino la esistenza di inquinamento atmosferico, i comuni e le province, oltre ad intervenire in
base alle norme dell'art. 153 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, devono darne immediata comunicazione ai comitati
regionali fornendo nel contempo la documentazione tecnica in loro possesso.

9.6. I comitati regionali, cui è pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, oltre a procedere ai necessari accertamenti, ove
lo ritengano opportuno, promuovono studi e ricerche volti a reperire la documentazione tecnica necessaria per proporre i limiti relativi
alle immissioni non previste dalle presenti norme.

9.7. I comitati regionali che hanno operato in base al comma precedente devono trasmettere alla commissione centrale la
documentazione tecnica in loro possesso giustificante i limiti proposti. La commissione centrale esaminati i valori di tali limiti, dopo
avere eventualmente ampliato gli studi e le ricerche a questi relativi, propone i limiti per le nuove immissioni, le apparecchiature di
prelevamento dei campioni ed i metodi di analisi, al Ministro per la sanità, il quale provvede ai sensi dell'art. 8, quarto comma.

9.8. La misura dell'inquinamento atmosferico deve essere effettuata da parte del servizio di rilevamento, con apparecchiature di
prelevamento di campioni e i metodi di analisi riportati nelle appendici del presente regolamento, ovvero in base a quanto stabilito al
precedente comma terzo.

Capo VI - Norme transitorie - Disposizioni finali.

Art. 10. Norme transitorie. -

10.1. Le seguenti norme transitorie si applicano a tutti gli stabilimenti industriali, ubicati in una delle zone "A" e "B" del territorio
nazionale, che con le loro emissioni possono contribuire all'inquinamento atmosferico ed i cui impianti risultano in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

10.2. Gli stabilimenti industriali di cui al comma precedente che non posseggono impianti di abbattimento devono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare alle autorità comunali una relazione contenente la qualità e quantità delle
proprie emissioni massime, nonché indicare per ogni impianto industriale i tempi necessari per l'interruzione dell'esercizio e per il
raggiungimento del regime di funzionamento del medesimo.

10.3. Gli stabilimenti industriali di cui al primo comma, che possiedono impianti di abbattimento devono fornire, unitamente alle
indicazioni previste al precedente comma, le descrizioni, i principi tecnologici di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la
manutenzione ed ogni altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.

10.4. Il sindaco entro trenta giorni dalla ricezione trasmette gli atti indicati ai precedenti commi secondo e terzo, al comitato regionale, il
quale nel termine massimo di sessanta giorni:


1) per gli stabilimenti industriali di cui al secondo comma indica i limiti delle emissioni che devono essere rispettati fino
all'installazione degli impianti di abbattimento tenendo conto anche dei limiti di immissione fissati ai sensi del successivo comma
ottavo, ed indica altresì i limiti delle emissioni che devono essere rispettati ad avvenuto avviamento degli impianti tenendo conto
anche dei limiti di immissione fissati ai sensi dell'art. 8;

2) per gli stabilimenti industriali di cui al terzo comma indica i limiti delle emissioni e la periodicità dei rilevamenti tenendo conto
dei limiti delle immissioni fissati ai sensi dell'art. 8 e approva gli impianti di abbattimento, ovvero, indica le modifiche da apportare
ad essi ed i tempi per effettuarle, nonché i limiti di emissione che in tale periodo devono essere rispettati tenendo conto dei limiti
delle immissioni fissati ai sensi del successivo comma ottavo.


10.5. Le indicazioni del comitato regionale di cui al precedente comma devono essere immediatamente comunicate agli interessati a
cura del sindaco. In caso di inosservanza delle prescrizioni adottate e delle disposizioni contenute nei precedenti commi, secondo e
terzo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 della legge.

10.6. Entro il termine che sarà stabilito dal sindaco, non inferiore a sei mesi né superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli stabilimenti industriali di
cui al secondo comma devono presentare alle autorità comunali una relazione tecnica contenente quanto richiesto dal primo comma
dell'art. 5. Per il seguito si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 5.

10.7. In ogni caso tutti gli impianti facenti parte degli stabilimenti industriali di cui al secondo e terzo comma, devono, entro il termine
fissato dall'autorità comunale, che non potrà superare i trenta mesi dalla data di approvazione del progetto, possedere impianti di
abbattimento in funzione del tutto rispondenti alle norme di cui al capo II. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 20 della legge.

10.8. Precedentemente all'adozione degli impianti di abbattimento, ovvero sino all'adeguamento di quelli esistenti, le emissioni causate
dagli stabilimenti industriali di cui al primo comma devono essere tali da non far superare i seguenti limiti di tolleranza sulle
concentrazioni delle immissioni fissate a norma del precedente art. 8:

Tolleranze 1) periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento + 50% 2) del periodo di trenta mesi dalla scadenza del
termine di cui al punto 1) + 30%.

10.9. Qualora il servizio di rilevamento accerti il superamento dei limiti di cui al precedente comma, le autorità comunali o provinciali,
oltre ad intervenire in base alle norme di legge vigenti, devono richiedere al comitato regionale di procedere all'accertamento del
contributo all'inquinamento atmosferico causato dallo stabilimento industriale, secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge e
dall'art. 7 del presente regolamento. Per le immissioni di cui non siano fissati a norma del precedente art. 8 i limiti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi quarto, quinto e sesto.

Art. 11. Disposizioni finali. -

11.1. Per gli impianti industriali ubicati in comuni che vengano inclusi per la prima volta in una delle zone "A" o "B" del territorio
nazionale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme transitorie previste al Capo VI. Peraltro,
i termini di cui all'art. 10, commi secondo, terzo, sesto e nono, decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di inclusione del comune in una delle due zone.

11.2. Il Ministro per la sanità può impartire istruzioni sui criteri di scelta delle modalità e delle tecniche di rilevamento, dei valori
massimi consentiti alle emissioni e dei relativi metodi di analisi.

11.3. Ferma l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, alle violazioni delle norme del presente regolamento si applicano, quanto alle
sanzioni, le disposizioni degli articoli 20, commi quarto e quinto, e 27, ultimo comma, della legge.

11.4. Ai fini del censimento di cui all'art. 27 della legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in collaborazione con le singole
amministrazioni comunali, usufruiscono della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10.

11.5. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.