Decreto Legislativo 27 gennaio 1992,n.97

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del Consiglio del
30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore
di zolfo di taluni combustibili liquidi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente:

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché negli impianti termoelettrici delle isole,
con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.

Art. 2.

1. Le ulteriori modificazioni del tenore di zolfo nel gasolio, anche in attuazione di successive direttive, saranno adottate ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 3. Sanzioni.

1. Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nel'art. 1 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.